l contratto di apprendistato è disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81. È una delle tipologie contrattuali più utilizzate nelle aziende per assumere giovani talenti ed è molto spesso vantaggioso sia per i dipendenti che per le aziende stesse. Esso è un tipo di contratto a tempo indeterminato ed è indicato per tutte quelle persone che stanno concludendo, o hanno appena concluso, un percorso di laurea e che desiderano entrare nel mondo del lavoro.
Chi ne può usufruire?
L’apprendistato è rivolto ai lavoratori dai 15 ai 29 anni, prevede una parte di attività formativa ed una parte di attività lavorative. Esso si declina in tre tipologie: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione e ricerca. Per le prime due tipologie, l’apprendistato non può superare i 3 anni (tranne rare eccezioni), mentre per l’ultima la durata varia in base al titolo di studio che si intende conseguire e viene chiaramente regolamentata da norme regionali.
E la retribuzione?
La retribuzione non è univoca ma dipende dalla tipologia contrattuale applicata, dal tipo di apprendistato stesso e dall’inquadramento che viene assegnato all’apprendista. Il dipendente in apprendistato avrà diritto a benefit previsti da contratto quali: malattia, infortuni, copertura sanitaria e chiaramente il TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Cosa succede dopo la fine del periodo di apprendistato?
L’azienda o il dipendente possono recedere dal contratto comunicandolo con preavviso o, nella migliore delle ipotesi, il rapporto di lavoro continua tramutandosi in un contratto a tempo indeterminato.
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