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PANDEMIA E DETENZIONE TRA CRISI E SOLUZIONI



L’anno 20 del XXI° secolo sarà sicuramente annoverato nei libri di storia come il periodo in cui l’intero pianeta ha combattuto contro il nemico invisibile Covid-19 (meglio conosciuto come Coronavirus), una malattia che ha costretto a ripensare ogni modo di vivere dell’esistenza umana. In questo scenario anche la struttura detentiva è stata travolta dal pericolo della malattia ed ha vissuto mesi che hanno inciso sia sulle sue strutture detentive sia sulla norma fondamentale Legg. n. 354/1975.


Prima ancora di raccontare i principali eventi di questi mesi, non bisogna mai dimenticare due cose: che le persone detenute negli istituti di pena sono individui e che il carcere non ha solo funzione punitiva ma anche rieducativa, come recita l’art. 1 della Legge Penitenziaria: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.


1) La malattia agita le carceri


Mentre tutta la preoccupazione del mondo era rivolta ad osservare cosa stesse accadendo nell’area asiatica e se bisognasse preoccuparsi o meno di questa strana malattia, che per molti non costituiva nulla se non una influenza più acuta, il virus circolava all’interno del nostro paese fin dalla fine di Gennaio. Una situazione che aveva allarmato molto le strutture penitenziarie italiane, in primis quelle di Lombardia e Piemonte.


Prima che la pandemia scoppiasse anche nel nostro paese, le persone ristrette, in attesa di giudizio o condannata in via definitiva, ammontavano ad oltre 61.000, contro una capienza regolamentare di poco più di 50.000 posti letto. Con un sovraffollamento carceri pari al 200% il Covid-19 era molto temuto.


Il DAP (Dipartimento amministrazione penitenziaria) iniziò ad emettere circolari per limitare l’accesso nelle celle, le traduzioni dei detenuti, una prima riduzione dei colloqui con i familiari e i difensori. I provvedimenti amministrativi iniziavano ad anticipare le scelte del legislatore a livello nazionale, in un’ottica di trasformazione del carcere in uno spazio chiuso ed impenetrabile al virus. E queste misure hanno avuto effetti significativi perché, secondo i dati dell’Associazione Antigone i primi contagi si sono segnalati solo dalla metà di Marzo.


Ma se da un lato queste misure hanno arginato la creazione di focolai nelle strutture detentive, dall’altro lato sono state il prodromo delle proteste scoppiate successivamente per la decisione dell’Esecutivo di sospendere ogni colloquio con i familiari fino alla fine dell’emergenza.


2) Dalle misure liberatorie alle misure ristrettive


A seguito delle proteste del Mese di Marzo, in cui sono morti 13 detenuti, è stato previsto di concedere una detenzione domiciliare speciale per condannati che dovevano scontare 18 mesi di carcere, anche come residuo di pena. Immediatamente la popolazione detenuta complessiva è diminuita di quasi 2.000 persone. Poi, a seguito di alcune “scarcerazioni” di esponenti della malavita organizzata, si registra un totale cambio di indirizzo del legislatore. Si passa da una logica di APERTURA ad una di totale COSTRIZIONE con nuovi provvedimenti, tra cui: il parere obbligatorio ma non vincolante del Procuratore Nazionale Antimafia in tema di “scarcerazione” di soggetti al 41bis e la possibilità dell’autorità di rivalutare la condizione di salute del detenuto ai fini del rientro nell’istituto.


In particolare l’intento di queste nuove misure era impedire che circa 500 boss fossero rimessi in libertà dietro la motivazione di pericolo di vita. In realtà non si potrebbe parlare di affermazioni del tutto veritieri perché i detenuti al c.d carcere potenzialmente da scarcerare erano solo 4, i restanti erano in attesa di giudizio, affidati in prova al servizio sociale o in regime di detenzione domiciliare. Aggiungiamo poi un altro dato: alla data del 15 Maggio (XVI RAPPORTO "IL CARCERE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS") la popolazione complessivamente detenuta è diminuita di circa 8.000 unità, portando la popolazione ristretta a circa 52.000 persone, leggermente sopra il numero delle celle disponibili in Italia. A prima vista non sembrerebbe che queste misure di contenimento abbiano poi impedito che le persone ristrette abbandonassero le celle.


3) Le linee guida del CPT e del Garante Nazionale


La preoccupazione per le condizioni delle persone detenute in tutta Europa ha spinto il Comitato per la Prevenzione della Tortura e dei Trattamenti e Pene inumani o degradanti (CPT) ha varare i principi per la protezione della salute dei detenuti, tra cui: “Il principio di base deve essere quello di adottare ogni misura per la protezione della salute e della sicurezza di tutte le persone private della libertà personale”, “Ogni misura restrittiva adottata nei confronti delle persone private della libertà deve avere una base legale e rispettare i criteri di proporzionalità, necessità, rispetto della dignità umana e limitazione temporale”, e “La irrinunciabilità dei diritti fondamentali: il diritto a mantenere un adeguato livello di igiene, il diritto all’attività all’aperto, il diritto a forme di comunicazione con l’esterno”.


Il Garante Nazionale dei detenuti Mauro Palma, particolarmente attivo nei giorni dell’emergenza, ha sottolineato come l’attività dei Magistrati di Sorveglianza, in particolare l’applicazione delle norme sulle misure alternative e sul differimento della pena, abbiano disattivato il pericolo di un nuovo overcrowding delle carceri italiane. Tuttavia la condizione detentiva nella sua complessità rimane ancora grave, con almeno 100 persone detenute che hanno riscontrato sintomi per Corona virus. Bisogna intervenire per il Garante. In particolare potenziare il dialogo tra carcere e l’esterno (nelle carceri di Roma, Milano e Salerno sono state installate macchine per produrre mascherine sanitarie), occorrerebbe ridefinire gli strumenti per i colloqui a distanza e, soprattutto, non indirizzare gli sforzi legislativi verso la “certezza della pena” ma verso la “umanizzazione della pena”.


In fondo quando un detenuto comprende la sua pena si attua in concreto l’articolo 27, com. 3 Cost. “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ma se sono questi i principi costituzionali, non appare ingiusto ledere i diritti dei detenuti per il mantenimento della sicurezza sociale? Giungeremo mai ad una pena giusta ed equilibrata?


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