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Quando ritorna l’istinto animale



Nonostante alcune proposte, il mobbing ancora non ha una definizione dal punto di vista normativo, quindi impossibile è parlare di reato. La parola mobbing (da “to mob”: circondare) venne utilizzata per la prima volta negli anni ’70 dagli studiosi del comportamento animale per descrivere la condotta di alcune specie che usano accerchiare un loro simile per poi assalirlo. L’uomo non ha una condotta così distante quando si parla di situazioni lavorative ove si innescano meccanismi complessi, acuiti dall’assillante incubo della disoccupazione.


Secondo la giurisprudenza il mobbing va inteso come una serie di atti vessatori, protratti nel tempo ai danni del lavoratore, posti in essere non solo da parte del datore di lavoro (mobbing verticale o bossing) ma anche da colleghi o soggetti di pari grado (mobbing orizzontale). Tale condotta può sostanziarsi in forme di persecuzione psicologica o umiliazione allo scopo di emarginare e mortificare la vittima. Essa si trova quindi di fronte ad un bivio: lasciar perdere tentando di mantenere il posto di lavoro oppure far valere i propri diritti, ma come?


La salute psico-fisica del lavoratore, garantita tra gli altri anche dall’art. 2087 c.c. , non è semplice da tutelare in tale caso. Ad egli infatti spetta l’onere di dimostrare, oltre alla ripetitività delle condotte vessatorie e alla intenzionalità dell’autore, la presenza del danno subito e l’esistenza di un collegamento tra il danno e la condotta in questione.


Il danno dovrà essere certificato da un medico: che si parli di lesioni o di disturbo post traumatico da stress. Nei casi più gravi è possibile che i comportamenti possano essere giudicati in sede penale qualora integrino reati quali: minaccia, lesioni personali, violenza sessuale, molestie. Rimane ferma la richiesta civilistica del risarcimento del danno.


Le motivazioni del mobber possono essere varie: sentimenti di invidia o ambizione, oppure induzione alle dimissioni del lavoratore meno produttivo o in esubero. Nonostante l’ampiezza della problematica e la varietà degli interessi in gioco, potrà il legislatore fare chiarezza su un tema così delicato?




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