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Pubblicità Ingannevole


Quando la fiducia non basta
Quando la fiducia non basta

Le nostre scelte si basano sulla fiducia, che sia in una persona, in un risultato o nell’acquisto di un bene, ma siamo sicuri di agire consapevolmente? Per chi non fosse sicuro della risposta, sappiate che per ogni se c’è sempre un ma!


Il caso trattato in Cass.Civ.SS.UU.794/2009 è quello del pacchetto di sigarette con dicitura light e secondo cui un fumatore, che ne facesse abuso pensando di conseguirne minori danni, conseguendone invece maggiori, dovrebbe essere in grado di fornirne validi elementi probatori. La Cassazione ha sancito che, l’esistenza o meno di una legge che autorizzi un certo tipo di pubblicità, non preclude al consumatore di ottenere un risarcimento danni ex art.2043 cc.


Non tutti ne sono consapevoli, ma ogni giorno concludiamo un contratto di compravendita, così come lo disciplina l’art.1470 cc dove si parla del trasferimento della proprietà verso un corrispettivo. Ciò ci rende inevitabilmente dei consumatori con dei diritti che si trovano nel Dlgs 206/2005, cd. Codice del Consumo, tra cui spiccano la tutela della salute, la qualità e la sicurezza, la correttezza e la trasparenza nei rapporti commerciali e l’adeguata informazione e pubblicità.


Il Dlgs 145/2007 affronta nello specifico la Pubblicità ingannevole definendola come idonea ad indurre in errore, in grado di pregiudicare il comportamento economico e di promuovere prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei soggetti raggiunti. A fronte di ciò, l’art.8 disciplina i poteri dell’Autorità Garante, la quale, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione interessata, potrà agire sospendendo la pubblicità ingannevole o comparativa illecita con un provvedimento motivato. Essa potrà anche chiedere informazioni ai fini di accertamento, dove, a fronte di inottemperanza ingiustificata, potrà apporre elevate sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre, il consumatore che affermi di aver subito un danno da pubblicità ingannevole dovrà provare sia il nesso di causalità pubblicità-danno che la colpa di chi ha diffuso la stessa.


L’essenza del binomio consumatore-pubblicità resta sempre la fiducia, ma basterà esserne consapevoli?

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