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L’Aborto: un rumoroso silenzio tra morale e diritto.

Autore: #ElisaLari



L’Aborto è un argomento estremamente delicato in quanto è strettamente connesso alla fede religiosa, all’impronta della tradizione e a molti principi etici e morali. Nel presente articolo si fa riferimento al tema dell’aborto in senso oggettivo, in particolare facendo riferimento all’Italia, paese a forte matrice cattolica e sede della Chiesa di Roma.


1)La concezione dell’aborto nella Chiesa

L’aborto è considerato dal diritto canonico come gravissimo peccato, poiché si tratta di interruzione di una vita. La vita è dono di Dio, pertanto l’uomo non può rinunciarci. È considerato peccato il suicidio, l’omicidio e ogni altra forma di interruzione della vita, quindi l’aborto. Nello specifico l’aborto è ancora un peccato maggiore perché la donna è creata da Dio per generare la vita, ella stessa quando la interrompe viola due volte la volontà di Dio.

Commettendo peccato si è destinati alla dannazione eterna , L’Inferno. Esiste poi una pena terrena, la Lateae Sententia con la quale si esclude la donna “peccatrice” dalla vita religiosa.

“ l’aborto è il più grande distruttore della pace perché, se una madre può uccidere il suo stesso figlio, cosa impedisce che io uccida te e tu uccida me? non c’è più nessuno ostacolo” (M. Teresa di Calcutta )


2)La concezione dell’aborto nel diritto : evoluzione storica fino ai giorni nostri

L’aborto era considerato reato fino al 1978 anche nell’ordinamento “laico” dello Stato Italiano. Per la donna che abortiva vigevano le norme contenute nel titolo X del codice penale, ma era prevista una diminuzione di pena nel caso in cui fosse riconosciuto lo stato di necessità e cioè fosse dichiarato da un medico il pericolo di morte della gestante qualora avesse portato a termine la gravidanza.


Ma se il nascituro avesse avuto delle malformazioni fisiche? E se il nascituro avesse avuto patologie gravi? Fino agli anni ‘70 del secolo scorso la medicina non era quella di oggi, pertanto se il bambino fosse nato malformato o gravemente malato era ritenuta una disgrazia “voluta da Dio”.


Con la scoperta di nuove malattie, nuove patologie, le future madri iniziarono a chiedersi se fosse giusto portare avanti la gravidanza, se mettere al mondo un bambino sofferente ed incapace di provvedere a se stesso.


Altro punto da tenere presente è la comparsa della donna nel mondo del lavoro. Si tengano presenti poi i concepimenti avvenuti per stupro, i concepimenti indesiderati semplicemente perché in difficili situazioni economiche. In ogni caso una donna che deve vedersi riconosciuto il diritto di scelta sulla propria vita.


Lo Stato, onde evitare aborti illegali e abbandoni spesso pericolosi per la salute, è intervenuto con la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza, legge n 194 del 22 maggio 1978.

Il codice civile italiano riconosce diritti al concepito, per tanto si riconoscono diritti ancora prima che il soggetto venga alla luce. Ma lo Stato italiano tutela i diritti di ogni cittadino tra i quali il diritto alla salute e il diritto alla libertà di scelta.


Nel 1978 il legislatore si è mosso proprio in quest’ultima ottica. Una rielaborazione della teoria “del danno minore” per cercare di semplificare un concetto assai complesso.


3)Cosa dice la legge 194


L’intervento deve essere svolto presso consultori o cliniche specializzate realizzate e tutelate dallo Stato e deve essere garantito il servizio compreso di trattamento e assistenza a titolo gratuito.


“La somministrazione dei mezzi necessari è consentita anche ai minori” ( art 2 ultimo comma)


Gli art 12 e 13 enunciano dettagliatamente le modalità di accesso a questo servizio


“La richiesta di interruzione della gravidanza (…..)è fatta personalmente dalla donna” (art 12 primo comma)


Se la donna fosse minorenne la richiesta spetta al genitore o tutore, tuttavia qualora ella volesse mantenere il segreto, se fa richiesta entro i primi 90 giorni può ricevere l’autorizzazione direttamente dal giudice tutelare previa presentazione del certificato medico.


Qualora la donna fosse affetta da infermità mentale, è il marito o il tutore a farne richiesta ma è comunque necessario che sia la donna a dare conferma della decisione.


“la richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna” (art 13 , comma secondo)


La richiesta di interruzione deve avvenire entro e non oltre i primi 90 giorni a prescindere dalla motivazione alla base della richiesta. Il medico generale rilascia un certificato con termine di sette giorni. La ratio è che la donna abbia tempo per ripensamenti. Passata la settimana, si procede all’aborto. Si può ricorrere alla procedura di interruzione volontaria anche dopo i primi 90 giorni solo in due casi: grave patologia del concepito e/o pericolo per la sopravvivenza della madre.


4) Covid -19 e il contrasto con il diritto all’aborto


Stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica, al tempo dell’emergenza covid-19 molti consultori e reparti ospedalieri adibiti all’esercizio del diritto all’aborto sono stati chiusi soprattutto nelle regioni del Nord, mentre molti altri in tutta Italia hanno limitato l’accesso . Si può capire che così facendo si rischia di far trascorrere i 90 giorni previsti dalla legge, impedendo così il regolare svolgimento del diritto, negandolo in alcuni casi e in altri rischiando che la donna, impossibilitata a far nascere il figlio, rischi di commettere un reato .


È possibile che una pandemia per tutelare il diritto alla salute dei cittadini rischi di violare proprio una parte di questo?

Una soluzione emersa riguarda la modalità di esecuzione. Si andrebbe a preferire l’interruzione mediante farmaco piuttosto che mediante intervento chirurgico, così da dover evitare il ricovero e quindi garantire posti letto per i pazienti Covid-19 ed evitare il contagio delle donne richiedenti l’aborto.




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